Cartelle di pagamento, si passa dal 4,5% al 5,2%

Risalgono gli interessi di mora. Dopo che negli ultimi anni la misura degli interessi dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento era stata ridotta, dal 1° maggio la misura è salita dal 4,5504% al 5,2233%. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento del 4 marzo 2013 del direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

Finora con la crisi, negli anni dal 2009 al 2012, il taglio agli interessi di mora era stato del 2,2854%. Infatti si è passati dalla misura del 6,8358% applicabile dal 1° ottobre 2009 al 4,5504%, applicabile dal 1° ottobre 2012.
Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate è previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che – decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, termine previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973 – sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Nelle motivazioni del provvedimento del 4 marzo, si legge che, dopo avere interpellato la Banca d’Italia, con una nota dell’8 febbraio 2013, è stata stimata nella misura del 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

In tema di interessi, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 è cambiata anche la misura degli interessi legali, che sono passati dalla misura dell’1,5% applicabile dal 1° gennaio 2011 alla misura del 2,5% applicabile dal 1° gennaio 2012. Per l’anno 2010, la misura degli interessi legali era invece fissata nella misura dell’1%, mentre per l’anno 2009 gli interessi legali erano dovuti nella misura del 3% annuo.
A norma dell’articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento (articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali. In proposito, si precisa che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.