Toscana: Fondo di Garanzia per Investimenti in Energie Rinnovabili

Regolamento di attuazione dell’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66

Con decreto n. 332 del 2 maggio c.a. la regione ha approvato il Regolamento di attuazione dell’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”

La finalità del fondo di garanzia è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie per le categorie di soggetti individuate all’articolo 103 della l.r. 66/2011 che intendono investire nella riqualificazione energetica degli edifici e nell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con la concessione di una garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali che sarebbero a carico dei soggetti che intendono realizzare l’investimento.

L’importo garantito per singolo beneficiario è fissato in un massimo di cinquecentomila euro.

La garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni.