Cambia il lavoro accessorio occasionale dopo il Decreto Lavoro

Il ”Decreto Lavoro” è intervenuto anche in materia di lavoro accessorio legittimandone il ricorso esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico.

In calce all’articolo si fornisce un fac-simile della certificazione che il committente dovrà farsi firmare dal lavoratore

In base alla nuova formulazione è irrilevante l’occasionalità della prestazione e rimane quale unico parametro di riferimento il limite economico così previsto:

• 5.000 euro netti annui complessivi per il prestatore, riferiti alla totalità dei committenti

• 2.000 euro netti annui per ogni singolo datore di lavoro committente

• 3.000 euro netti annui per ogni singolo datore di lavoro committente per i titolari di prestazioni di sostegno al reddito

• 5.000 euro netti annui per il settore agricolo.

Vediamo in sintesi:

La legge 99/2013 di conversione del “Decreto Lavoro ” ha riscritto la definizione di lavoro accessorio eliminando la dicitura “di natura meramente occasionale” e mettendo così fine alle diatribe interpretative in merito all’occasionalità della prestazione accessoria.

La nuova definizione è la seguente:

“ Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT …”

Rimane dunque quale unico parametro di riferimento il limite economico dei 5.000 euro complessivi netti riferiti al lavoratore per la totalità dei committenti nell’anno solare.

Pertanto, il lavoro accessorio è sempre e comunque attivabile tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico, indipendentemente dai soggetti prestatori, dall’attività svolta e dalla natura occasionale.

Nessuna modifica al limite massimo per ciascun committente, che risulta essere di:

• 2.000 euro netti per anno solare (pari a euro 2.666 lordi) per qualsiasi imprenditore o libero professionista (escluso il settore agricolo);

• 3.000 euro netti per anno solare (pari a euro 4.000 lordi) per i lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito;

• 5.000 euro netti per anno solare (pari a euro 6.666 lordi) per le attività agricole di carattere stagionale svolte da pensionati o studenti con meno di 25 anni di età, purché regolarmente iscritti ad un ciclo di studi.

Il limite di 2.000 euro è riferito al prestatore di lavoro e non al committente imprenditore il quale potrà servirsi di prestazioni di lavoro accessorio anche per importi superiori purché con prestatori di lavoro diversi.

Il superamento dei limiti economici di cui sopra comporta la “trasformazione” del rapporto di tipo accessorio in rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Il committente, per evitare di incorrere nelle violazioni per il superamento dei predetti limiti massimi previsti, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione attestante i compensi da lavoro accessorio già percepiti.

Il compenso percepito mediante buoni lavoro (voucher):

• non dà diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari;

• è esente da imposizione fiscale;

• non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.