La Consulta promuove la nuova mediazione

contenzioso-mediazione-corbis--258x258È incostituzionale la precedente versione della mediazione tributaria nella parte in cui prevedeva, in caso di mancata proposizione, l’inammissibilità del successivo ricorso. Non sussistono, invece dubbi di legittimità in merito all’assenza di terzietà dell’ufficio, in quanto si tratta di un procedimento conciliativo preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, e pertanto non viene violato alcun diritto di difesa né di ragionevolezza.

Sono queste alcune delle conclusioni cui è giunta la sentenza 98/2014 della Corte costituzionale, depositata ieri, in merito alle eccezioni di costituzionalità sollevate nel tempo da varie commissioni tributarie. Va detto che molte delle perplessità rilevate dai giudici di merito, e oggetto di rinvio alla Consulta, non sono state esaminate perchè ritenute inammissibili o, ancora, per difetto di rilevanza.

È il caso della tutela cautelare che non sarebbe garantita nella fase di mediazione e del problema delle spese di giudizio in caso di accoglimento del reclamo. Per queste due questioni la sentenza ha preso atto che nella specie i ricorrenti non avevano presentato reclamo ma direttamente ricorso e quindi era del tutto assente la rilevanza concreta delle violazioni dedotte: non avendo presentato reclamo i contribuenti non avevano sostenuto alcun onere né avuto alcun problema di tutela cautelare.

È stata invece ritenuta fondata la questione della costituzionalità del comma 2 dell’articolo 17-bis prima delle modifiche entrate in vigore lo scorso 2 marzo nella parte in cui era prevista la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo, nonché la rilevabilità d’ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio. A questo proposito, la Consulta evidenzia che, pur ritenendo legittime forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri quando questi siano finalizzati al perseguimento di interessi generali, il legislatore deve sempre evitare una tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa operando un congruo bilanciamento tra l’esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell’accesso alla stessa intende perseguire.

Già in passato, infatti, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che prevedevano la decadenza dall’azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo.
La questione evidentemente riguarda il passato (la norma ora prevede l’improcedibilità e non più l’inammissibilità del ricorso) e interessa, verosimilmente, un ridottissimo numero di casi ancora in essere.

La stessa Consulta ricorda al riguardo che «ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il censurato comma 2 dell’art. 17-bis nel suo testo originario, per effetto della presente decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche».
Va da sé che l’intuizione del legislatore di modificare proprio la parte della norma ora ritenuta incostituzionale e il rinvio dell’iniziale udienza della Consulta sulla questione, fissata, inizialmente, prima delle modifiche legislative, hanno di fatto privato di effetti la censura in questione.

Da evidenziare, infine, che la sentenza ripone particolare rilevanza all’effetto deflativo dell’istituto e quindi all’interesse generale perseguito il quale ben può comportare la riduzione di talune garanzie. Non è stato però considerato che il medesimo lodevole effetto deflativo di interesse generale potrebbe essere perseguito mediante la semplice previsione dell’obbligatorietà della conciliazione giudiziale per le controversie di importo fino a 20mila euro, risparmiando forse risorse per l’amministrazione e oneri per il contribuente.

Fonte: Il Sole 24 Ore