La tassazione sul risparmio al 26%

bond-grafico-fotolia-258Il Dlgs 44/2014 ha modificato le regole per i fondi comuni d’investimento italiani ed esteri diversi da quelli immobiliari, togliendo il riferimento al «valore della quota risultante dai prospetti periodici» dalla metodologia di calcolo dei proventi derivanti dalla cessione, rimborso o liquidazione della quota. Quindi anche in caso di cessione delle quote, la differenza fra il valore di cessione e il costo medio d’acquisto o sottoscrizione sarà qualificato come “reddito di capitale” se positivo e come minusvalenza (redditi diversi) se negativo. Il Dl 66/2014 precisa che i “proventi” realizzati dal 1° luglio saranno tassati al 20% per la parte maturata fino al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte maturata dopo.

Quindi il criterio di maturazione opera solo se al momento della cessione, rimborso o liquidazione, dopo il 30 giugno 2014, ci sarà un risultato positivo; se sarà negativo, l’intero risultato assumerà rilevanza – come minusvalenza – al 26 per cento. I conteggi dovranno essere fatti al momento del realizzo dei proventi e delle minusvalenze. Nel caso di “proventi”, applicando una regola già consolidata in precedenza, si dovrebbe presumere che (si veda la tabella): se l’importo realizzato sarà superiore al valore al 30 giugno, la parte tassabile al 26% sarà il maggior importo realizzato rispetto al valore al 30 giugno; se l’importo realizzato sarà inferiore al valore al 30 giugno, tutto il provento sarà tassato al 20 per cento. L’interpretazione della norma non letterale potrebbe invece far ritenere che anche in caso di risultato realizzato “negativo” si debba adottare, per le minusvalenze, il criterio di maturazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore