Nel mirino del Fisco tutte le operazioni bancarie con l’estero

logo_trasparenteIl Fisco chiede i dati dei movimenti bancari con l’estero per contrastare sia il riciclaggio sia gli illeciti fiscali internazionali. A tal fine, agenzia delle Entrate e Guardia di finanza potranno rivolgersi non solo agli intermediari finanziari, ma anche ai professionisti per acquisire informazioni sui soggetti che hanno effettuato transazioni in altri Paesi.

L’adempimento
È in questo contesto che, entro il 31 ottobre, i professionisti (tra cui anche i commercialisti e i revisori), utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, saranno chiamati a comunicare all’agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), su cui dovranno poi viaggiare le richieste e le risposte. È quanto emerge dal provvedimento (prot. 2014/105953) dell’8 agosto 2014 a firma del direttore dell’agenzia delle Entrate e del comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. Le richieste potranno essere inoltrate dall’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi), istituito presso l’agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del direttore centrale Accertamento, oppure dai Reparti speciali della Guardia di finanza, previa autorizzazione del comandante dei Reparti speciali.

Le nuove info
In sostanza, agenzia delle Entrate o Guardia di finanza potranno chiedere agli intermediari finanziari di fornire informazioni (a oggi non disponibili in Anagrafe) sulle operazioni intercorse con l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di operazioni che appaiono tra di loro collegate, eseguite per conto o a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, dagli enti commerciali e dalle società semplici e associazioni equiparate. Ai professionisti, invece, potranno essere richieste le informazioni circa l’identità dei titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegate. In proposito, si ricorda che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il professionista è tenuto all’identificazione dell’eventuale titolare effettivo e alla verifica della sua identità (articolo 18, comma 1, lettera b del Dlgs 231/2007). Adempimento, questo, tutt’altro che semplice giacché, in presenza di società partecipate da altre società, l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono essere estese fino ad arrivare alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo (per più del 25%) della persona giuridica cliente.

Le modalità
Le richieste avanzate tramite Pec nei confronti degli intermediari finanziari saranno effettuate utilizzando esclusivamente la procedura telematica già in uso per le indagini finanziarie. Le richieste, invece, inoltrate sempre tramite Pec nei confronti dei professionisti saranno effettuate mediante degli inviti a esibire o trasmettere le informazioni. Relativamente al formato e contenuto delle risposte da parte degli intermediari finanziari, queste dovranno essere inoltrate in formato XML e firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata o della sede o dell’ufficio. Per quanto riguarda, invece, i professionisti, il provvedimento prevede che queste ultime debbano avere la caratteristica di un documento statico non modificabile, quindi i formati ammessi sono .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

La tempistica
Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, gli intermediari finanziari avranno 30 giorni a disposizione, prorogabili, in caso di valide ragioni, di ulteriori 20. I professionisti, invece, avranno solo 15 giorni non prorogabili. La validità della risposta sarà attestata, da parte dell’agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione prodotta tramite Pec, mentre le risposte non accettate dal sistema di validazione dovranno essere riprodotte in forma valida entro cinque giorni dal ricevimento del messaggio Pec.
Infine, in caso di mancata risposta da parte degli intermediari finanziari, dovrebbe trovare applicazione la sanzione pecuniaria da 2.065 a 20.658 euro, oltre all’eventuale interdizione dalle cariche di amministratore della banca, società o ente. La sanzione applicabile, invece, ai professionisti dovrebbe variare da 258 a 2.065 euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore