Regime dei minimi: chi apre entro il 2014 mantiene l’aliquota al 5%

Grazie alla clausola di salvaguardia per chi apre una partita IVA entro il 2014 sarà possibile restare nel regime agevolato “dei minimi” fino al 2018, evitando il passaggio al nuovo regime agevolato forfettario della Legge di Stabilità

nuovo-regime-forfetario-2015-calcolo-convenienzaLa nuova legge di stabilità 2015 è stata approvata alla Camera ed è attesa per la discussione in Senato il 16 dicembre . Nei molti articoli che la compongono vi è la previsione di un nuovo regime agevolato  che prevede un prelievo fisso del 15% riservato alle partite IVA con redditi annui inferiori ad una certa soglia . Dal 1 gennaio 2015 quindi dovrebbero essere abrogate alcune fattispecie molto utilizzate, negli ultimi anni, da chi intendeva provare a “mettersi in proprio” ( o comunque inIziare al lavorare in qualche modo) .

 Vengono aboliti in particolare :

  • il Regime dei minimi il (ex DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2);
  • il regime contabile agevolato (ex DL 98/2011 art. 27 comma 3);
  • il Regime delle nuove iniziative (ex Legge 388/2000 art. 13) .

 L’ aliquota prevista dal nuovo regime forfettario della Legge di Stabilità 2015  però è superiore a quelle del passato : l regime dei minimi della l. 98/2011 art. 27 infatti godeva di un prelievo del 5% su ricavi o compensi professionali fino a 30mila euro annui. L’applicabilità poi è limitata a soglie di reddito diversificate per tipo di attività e per coefficenti di redditività.

 Anche se non c’è una esatta coincidenza dei requisiti necessari per rientrarvi, va sottolineato che  per alcuni contribuenti la scelta è possibile e risulta quindi particolarmente importante un calcolo di convenienza,  tenendo conto delle previsioni di fatturato , per valutare se magari può essere utile  accelerare la decisione ed aprire la partita IVA entro il mese di dicembre 2014. 

Il nuovo regime agevolato forfettario

Ricordiamo che il nuovo regime agevolato richiede i seguenti requisiti:

  • ricavi o compensi annui non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, con codici si considera il limite più elevato
  • spese non superiori a 5.000 Euro lordi per dipendenti o collaboratori ;
  • costi complessivi, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali sostenuti al 31.12 non superiori a 20.000 Euro (non si considerano i beni immobili e beni di costo unitario non superiore a € 516,46.)

Oltre al prelievo fiscale agevolato con aliquota al 15% il regime prevede l’esenzione IVA e altre importanti semplificazioni amministrative

 Secondo alcuni operatori del settore professionale, se confermato, il nuovo regime penalizzerebbe in particolare i giovani professionisti per i quali l il coefficente di redditività è più alto, ed quindi è in corso una campagna di informazione degli ordini professionali.

Fonte: Fisco e Tasse