VIES, l’iscrizione è immediata

euro_uomo_affari_168x126Nuove regole di iscrizione ed esclusione dal VIES dopo il decreto semplificazioni: iscrizione immediata e cancellazione d’ufficio in caso di mancata presentazione dei modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi

I soggetti passivi Iva che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono chiedere apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, che in caso di esito positivo iscriverà il richiedente al VIES, cioè all’archivio informatico dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Fino a poco tempo fa era necessario attendere 30 giorni dalla richiesta per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, per permettere all’Agenzia di effettuare gli opportuni controlli. Con il decreto semplificazioni (d.lgs. 174/2015) è stato eliminata questa sospensione: gli operatori pertanto possono effettuare operazioni intracomunitarie già a partire dal momento della richiesta. I controlli che finora venivano effettuati in via preventiva verranno, d’ora in poi, effettuati ex post, permettendo così all’operatore di realizzare fin da subito non solo operazioni interne ma anche operazioni intracomunitarie.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.

I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli:

  • AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

I soggetti che sono già in attività devono utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. Questa modalità di iscrizione era stata annunciata con il comunicato stampa del 26.03.2014 (vedi a tal proposito lo speciale del 9.4.2014 “Al Vies è possibile iscriversi anche online”), e poi è stata confermata con il Provvedimento del 15.12.2014.

Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC.

Qualsiasi sia la modalità adottata, l’opzione ha effetto immediato, a partire dal momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES.L’avvenuta inclusione può essere riscontrata (e si consiglia agli operatori di effettuare tale verifica), a partire dalla stessa data, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.

L’iscrizione al VIES è gratis

Con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione al VIES è gratuita, e che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.

La precisazione si è resa necessaria dopo le diverse segnalazioni giunte all’Agenzia delle Entrate, relative a società che offrono il servizio a pagamento.

Cancellazione d’ufficio

Il decreto semplificazioni ha introdotto una nuova ipotesi di esclusione dal VIES, nel caso in cui l’operatore non presenti, per quattro trimestri consecutivi, i modelli Intrastat. In questo caso:

  • la competente Direzione provinciale invia preventivamente un’apposita comunicazione al soggetto interessato;
  • la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di detta comunicazione.

Con la Circolare 31/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente potrà rivolgersi all’ufficio competente per fornire i chiarimenti e le spiegazioni della mancata presentazione degli elenchi. Ad esempio potrebbe essersi trattato di un’involontaria omissione della trasmissione dell’Intrastat, ancorché siano state regolarmente effettuate operazioni intracomunitarie. In tal caso il contribuente fornirà la documentazione di tutte le operazione intracomunitarie fatte nel periodo dei 4 trimestri, o adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.

In alternativa il contribuente potrà manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Con la Circolare 31/E/2014 l’Agenzia ha specificato inoltre che la verifica sui quattro trimestri opera dal momento di entrata in vigore della disposizione: 13.12.2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014). Pertanto i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto non contano.

Fonte : Fisco e Tasse