Bonus ambientale, focus sulla volontà

downloadBonus ambientale sempre negato se il contribuente, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, non esprime la volontà di fruire dell’agevolazione. Questa la risposta fornita ieri dal Mineconomia in VI Commissione finanze, al quesito proposto dall’onorevole Sottanelli, in tema di riconoscimento della detassazione per investimenti ambientali, di cui ai commi da 13 a 19, dell’art. 6, legge 388/2000. Con la pubblicazione di un documento di prassi (circ. 31/E/2013), l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla correzione degli errori in bilancio, con particolare riferimento al rispetto del criterio temporale. Di conseguenza, si riteneva che il documento di prassi prevedesse espressamente la possibilità di fruire, sebbene tardivamente, del beneficio fiscale, con immediata compensazione del credito con altre imposte e tributi. Nella pratica, numerosi contribuenti hanno indicato l’investimento ambientale realizzato in bilancio, ma hanno omesso, talvolta e «per ragioni prudenziali frutto di scelte discrezionali», a dire delle Entrate, l’indicazione del bonus in sede di redazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, diversi uffici periferici delle Entrate hanno negato alle imprese l’utilizzo dell’agevolazione, per gli investimenti eseguiti entro la data del 25/06/2012, negando ulteriormente l’applicazione delle indicazioni fornite con la circolare richiamata (circ. 31/E/2013), ritenendo che le dette precisazioni siano esclusivamente applicabili agli errori contabili eseguiti dai contribuenti. Tutto questo anche in presenza di un ulteriore documento di prassi (risoluzione 132/E/2010) con la quale la stessa agenzia ha chiarito che non si decade, in casi analoghi (Tremonti-ter), dall’agevolazione per la mancata indicazione in dichiarazione, potendo utilizzare la cosiddetta dichiarazione «integrativa a favore», di cui al comma 8-bis, dell’art. 2, dpr 322/1998. Diversamente, sul tema, le Entrate non ritengono applicabile, a questa fattispecie, la procedura indicata di correzione degli errori contabili, poiché la mancata indicazione della deduzione nel periodo d’imposta di competenza non costituisce, appunto, un mero errore contabile, ma un’autonoma e discrezionale scelta di fruibilità o meno della stessa agevolazione.

Fonte : Italiaoggi