Rimborsi IVA, niente più garanzia fino a 15.000 euro
I rimborsi IVA di importo fino a 15.000 euro potranno ora essere ottenuti senza obbligo di prestare garanzia. E’ quanto prevede il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, che in tal modo triplica di fatto la soglia a partire dalla quale è richiesta la garanzia.
Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore da sabato 13 dicembre, ha introdotto, tra le altre, interessanti novità in tema di rimborsi IVA.
In particolare, non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi IVA di importo fino a € 15.000.
Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati “a rischio” ai fini degli interessi erariali, altrimenti la prestazione di garanzia potrà essere sostituita dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
La garanzia per ottenere i rimborsi IVA tra vecchie e nuove regole
- per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
- per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
- se richiesti da “soggetti a rischio”, è necessario prestare apposita garanzia;
- se richiesti da soggetti considerati “non a rischio”, l’erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale)munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:
rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
- l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.