CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ( CD Tremonti Quater )

1 PREMESSA

L’art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91, entrato in vigore il 25.6.2014 e convertito nella L. 11.8.2014 n. 116, ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Con la circ. 19.2.2015 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali relativi alla nuova misura agevolativa. Di seguito si riepiloga la disciplina del c.d. “bonus investimenti”, alla luce dei chiarimenti forniti.

2 SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato.

Sono quindi ammessi all’agevolazione anche:

gli imprenditori individuali che si avvalgono del nuovo regime agevolato di cui alla L. 190/2014; gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giova- nile di cui all’art. 27 del DL 98/2011;  gli del reddito agrario (e che quindi diventano titolari anche di reddito d’impresa);

gli ciale esercitata);

le stabili imprenditori agricoli, se superano i limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR per la determinazione enti non commerciali (limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commer- organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti di nuova costituzione. I titolari di attività industriali a rischio di rilevanti incidenti sul lavoro connessi con determinate so- stanze pericolose, possono beneficiare dell’agevolazione soltanto se hanno rispettato gli obblighi e le prescrizioni previste dal DLgs. 334/99. Sono, invece, esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi (professionisti).

3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Con riferimento all’ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

3.1 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE AGEVOLABILI

La divisione 28 della Tabella ATECO 2007 comprende macchinari ed apparecchiature che inter- vengono meccanicamente o termicamente sui processi di lavorazione. Si tratta, ad esempio, di: macchine di impiego generale;

macchine per l’agricoltura e la silvicoltura;

macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili;

macchine per impieghi speciali, quali quelle utilizzate nelle industrie tessili e della carta. Per espressa previsione normativa, sono agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti. Beni strumentali I suddetti beni devono essere strumentali all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria.

3.2 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NON AGEVOLABILI

Non sono agevolabili tutti i beni non richiamati dalla suddetta divisione 28, in particolare gli im- mobili, gli autoveicoli e i computer (salvo che questi ultimi costituiscano parti indispensabili al fun- zionamento di beni complessi inclusi nella divisione 28). Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli investimenti:

di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro (limite riferito a ciascun progetto di investimento e non al singolo bene); ai fini di tale verifica assumono rilevanza, oltre al prezzo del bene ovvero dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento, anche gli oneri acces- sori di diretta imputazione (es. trasporto e montaggio), nonché l’eventuale IVA indetraibile;

aventi ad oggetto ben

in beni “merce” e materiali di consumo (es. toner). i usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati;

3.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:

acquisto;

leasing;

appalto.

4 PERIODO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio matura, per i soggetti “solari”, in due periodi d’imposta:

2014, con riferimento agli investimenti realizzati nel periodo 25.6.2014 – 31.12.2014;

2015, con riferimento agli investimenti realizzati nel periodo 1.1.2015 – 30.6.2015. Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento:

per l’acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;

per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente;

per gli investimenti mediante leasing, alla data in cui il bene è consegnato.

5 MECCANISMO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% della differenza tra:

 gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo d’imposta di riferimento (2014 o 2015);

 la media degli investimenti nei beni agevolabili realizzati nei cinque periodi d’imposta pre- cedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta media deve essere quindi calcolata con riferimento al quinquennio:

 2009-2013, per gli investimenti 2014 (25.6.2014 – 31.12.2014);

 2010-2014, per gli investimenti 2015 (1.1.2015 – 30.6.2015). Considerando la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore, il divisore della sommatoria degli investimenti è pari a 4 e non a 5.

5.1 IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE

Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la mediaaritmetica degli investimenti agevolabili che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti al 2014 (o al 2015), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

5.2 IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Il credito d’imposta spetta anche ai soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), i quali beneficiano dell’agevolazione in relazione al valore complessivo degli inve- stimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

6 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:  è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

6.1 DECORRENZA DELL’UTILIZZO

La prima quota del credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

in caso di investimenti effettuati nel 2014 (25.6.2014 – 31.12.2014), la prima quota è utiliz- zabile dall’1.1.2016;

in caso di investimenti dall’1.1.2017. effettuati nel 2015 (1.1.2015 – 30.6.2015), la prima quota è utilizzabile L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che la seconda e la terza quota sono utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio, rispettivamente, del terzo e del quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato effettuato. Pertanto:

in caso di investimenti 2014, la seconda quota è utilizzabile dall’1.1.2017 e la terza dal- l’1.1.2018;

in caso di investimenti l’1.1.2019. 2015, la seconda quota è utilizzabile dall’1.1.2018 e la terza dal- 3 Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti (per incapienza), l’ammontare residuo potrà essere utilizzato:

 già nel successivo periodo d’imposta, secondo le modalità proprie del credito;  andando, così, a sommarsi alla quota fruibile in quel periodo d’imposta.

6.2 INDICAZIONE NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il credito d’imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU:  della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è maturato (periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);  del del quale se ne conclude l’utilizzo. le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso

6.3 NON APPLICAZIONE DEL LIMITE ANNUALE ALL’UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA AGEVOLATIVI

Al credito d’imposta in esame non si applica il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro. Pertanto, il credito d’imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantita- tivo, quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi.

6.4 NON APPLICAZIONE DEI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI NEL MODELLO F24

All’utilizzo del credito d’imposta in esame non si applicano altresì:  il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, innalzato a 700.000,00 euro dall’1.1.2014;

il L. 122/2010), in presenza di debiti: – divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011; – di ammontare superiore a 1.500,00 euro; – per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

7 REGIME FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame:non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;

 non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;

non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR. componenti negativi diversi.

8 REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione viene revocata nel caso in cui l’imprenditore, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto:

ceda i beni agevolati a terzi; oppure destini i beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate: 4