Nuove misure dal 2013 Per i Contributi Enasarco
Tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). È, tuttavia, compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo ed al versamento dei contributi, oltre che dare notizia agli stessi agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web della Fondazione (www.enasarco.it), effettuando una preventiva (e gratuita) iscrizione sia dell’agente che della ditta mandante. |
Il regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha previsto aumenti progressivi delle aliquote, dei minimali e dei massimali contributivi negli anni successivi alla sua entrata in vigore. Proprio in virtù di questi graduali innalzamenti sono da annotare alcune modifiche per l’anno appena cominciato.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, l’aliquota contributiva è passata al 13,75% (rispetto alla misura del 13,50% fissata per gli anni precedenti). Si tratta del primo scalino di innalzamento di un percorso che porterà l’aliquota a quota 17% nel 2020.
Le modifiche, poi, riguardano anche i massimali provvigionali, ovvero il limite provvigionale non frazionabile raggiunto il quale il contributo previdenziale non è più dovuto per l’anno in corso. Il massimale provvigionale per l’anno 2013 sarà di €32.500 per gli agenti monomandatari e di €22.000 per gli agenti plurimandatari.
Da ultimo è opportuno segnalare che i minimali contributivi, di €800 per i monomandatari e €400 per i plurimandatari, saranno rivalutati secondo l’indice Istat a partire dall’anno in corso.
Le nuove misure per il 2013
Aliquota contributiva |
6,875% per tutti gli agenti |
Massimale provvigionale annuo |
|
Minimale contributivo annuo |
|
Infine alcune indicazioni utili da tenere presente:
-
per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla;
-
per minimale contributivo si intende il minimo contributivo da versare comunque nel corso dell’anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto con la preponente inizi o termini durante l’anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale;
-
i nuovi parametri sopra riportati dovranno essere applicati a partire dalle provvigioni relative all’anno 2013. Pertanto, se nel corso del 2013 saranno emesse fatture riguardanti provvigioni relative all’anno 2012, i parametri da applicare saranno ancora quelli precedenti (contributo 6,750%; massimali provvigionali pari a € 20.000 e €30.000; minimali contributivi pari a €400 e €800).