Nuove misure dal 2013 Per i Contributi Enasarco

Tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio).

È, tuttavia, compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo ed al versamento dei contributi, oltre che dare notizia agli stessi agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti.

Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web della Fondazione (www.enasarco.it), effettuando una preventiva (e gratuita) iscrizione sia dell’agente che della ditta mandante.

Il regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha previsto aumenti progressivi delle aliquote, dei minimali e dei massimali contributivi negli anni successivi alla sua entrata in vigore. Proprio in virtù di questi graduali innalzamenti sono da annotare alcune modifiche per l’anno appena cominciato.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, l’aliquota contributiva è passata al 13,75% (rispetto alla misura del 13,50% fissata per gli anni precedenti). Si tratta del primo scalino di innalzamento di un percorso che porterà l’aliquota a quota 17% nel 2020.

Le modifiche, poi, riguardano anche i massimali provvigionali, ovvero il limite provvigionale non frazionabile raggiunto il quale il contributo previdenziale non è più dovuto per l’anno in corso. Il massimale provvigionale per l’anno 2013 sarà di €32.500 per gli agenti monomandatari e di €22.000 per gli agenti plurimandatari.

Da ultimo è opportuno segnalare che i minimali contributivi, di €800 per i monomandatari e €400 per i plurimandatari, saranno rivalutati secondo l’indice Istat a partire dall’anno in corso.

Le nuove misure per il 2013

Aliquota contributiva

6,875% per tutti gli agenti

Massimale provvigionale annuo

  • 22.000,00 per gli agenti plurimandatari (per ciascuna preponente)

  • 32.500,00 per gli agenti monomandatari.

Minimale contributivo annuo

  • 412,00 per gli agenti plurimandatari (per ciascuna preponente)

  • 824,00 per gli agenti monomandatari

Infine alcune indicazioni utili da tenere presente:

  • per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla;

  • per minimale contributivo si intende il minimo contributivo da versare comunque nel corso dell’anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto con la preponente inizi o termini durante l’anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale;

  • i nuovi parametri sopra riportati dovranno essere applicati a partire dalle provvigioni relative all’anno 2013. Pertanto, se nel corso del 2013 saranno emesse fatture riguardanti provvigioni relative all’anno 2012, i parametri da applicare saranno ancora quelli precedenti (contributo 6,750%; massimali provvigionali pari a € 20.000 e €30.000; minimali contributivi pari a €400 e €800).

 

Il gestore Usa a caccia di bond di piccole e medie imprese italiane

Saranno 20 le aziende italiane nelle quali investirà, per un ammontare massimo di 200 milioni di dollari, il primo fondo di diritto lussemburghese (Italian Middle Market Fund) di Muzinich & Co, dedicato ai corporate bond italiani di small e medium cap italiane non quotate. La società americana, con sedi a Londra e in altre importanti città europee, ha un track-record negli investimenti High Yield che si mantiene costantemente attraente da 22 anni, un focus specifico sulla ricerca, in particolare sull’analisi fondamentale proprietaria e un team di 63 persone dedicato esclusivamente al credito alle imprese.

L’accesso al credito per le Pmi italiane è sempre più difficile. Dopo la lunga fase di credit crunch del recente passato in prospettiva lo sarà sempre più: secondo Morgan Stanley, le banche italiane dovranno ridurre i propri attivi per oltre 200 miliardi di euro nei prossimi 2-3 anni. Dall’altro lato le Pmi italiane hanno incrementato le vendite del 9% nel 2010, restando comunque il 7% al di sotto del livello delle vendite del 2007, e questo dimostra un forte potenziale di crescita. Vi sono circa 4.500 Pmi italiane che rappresentano il 50% del valore di produzione aggiunto manifatturiero dell’Italia e i cui ricavi derivano per il 40-50% dalle esportazioni: 3.921 aziende con ricavi tra 15 milioni e 330 milioni di euro (dati Mediobanca)

Il Decreto Crescita del 2012 ha eliminato gli ostacoli fiscali e i limiti di emissione applicabili alle società non quotate, rendendole più appetibili per finanziatori di debito non bancario (i cosiddetti minibond). Ecco dunque il perché del fondo Muzinich & Co che ritiene molto alto il potenziale delle aziende italiane, tanto che gli investitori possono beneficiare dal focus di Muzinich sul reddito costante con bassa volatilita. Il fondo, che sarà riservato solo a investitori istituzionali, prevede l’investimento di Muzinich direttamente nella totalità dei bond emessi dalle aziende Si tratterà di un fondo chiuso con durata presumibilmente non inferiore ai 5 anni.

Al momento è iniziato il processo di due diligence delle società: «la selezione delle 20 aziende arriverà dopo una due diligenze di almeno 300 imprese – ha ricordato Justin Muzinich, presidente Muzinich & Co – deve trattarsi di aziende con solidi fondamentali e alte prospettive di crescita, un business nell’industria tradizionale (no IT, no bancario/finanziario, no start up), in particolare in quella manifattura dove molte Pmi italiane detengono un’indiscussa leadership. Siamo molto positivi sull’Italia a prescindere dall’incertezza politica di queste settimane. L’Italia ha grandi risorse e siamo convinti che presto si troveranno le soluzioni per ritornare alla normalità». Presumibilmente il fondo partirà tra maggio e giugno.

Fisco : Super anagrafe dei rapporti Finanziari

Con il varo del decreto di attuazione della super anagrafe dei rapporti finanziari, l’agenzia delle Entrate disporrà di una mole di informazioni sui risparmi e gli investimenti dei contribuenti senza precedenti.
Il provvedimento che potenzia la sezione dell’Anagrafe tributaria riservata ai conti correnti e agli altri strumenti finanziari – nel solco di quanto impostato dai Dl 98/2011 e 201/2011 – è pronto. Dovrebbe essere firmato dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, e poi pubblicato nei prossimi giorni (mercoledì 20 è in programma una ulteriore riunione con le associazioni del settore per chiarire gli ultimi dubbi interpretativi).

Entro il 31 ottobre 2013 dovranno essere comunicate le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti attivi nel 2011; entro il 31 marzo 2014, invece, dovranno essere trasmessi i dati relativi al 2012, mentre a regime le informazioni dovranno essere inviate dagli intermediari entro il 20 aprile di ogni anno (per il 2013 la scadenza è il 20 aprile 2014).
L’obbligo riguarda gli intermediari finanziari (come banche, Poste italiane, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio) chiamati a segnalare i dati identificativi dei rapporti finanziari, compreso il codice univoco, dei propri clienti (persone fisiche e non che ne hanno disponibilità, inclusi gli eventuali cointestatari). Dovranno essere indicati il saldo iniziale al 1° gennaio e il saldo finale al 31 dicembre. Per i rapporti avviati o chiusi nel corso dell’anno si terrà conto della data di apertura o di chiusura per contabilizzare i saldi. Ma non basta, perché gli operatori dovranno fornire un documento contenente gli importi totali delle movimentazioni dell’anno distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto.

Il monitoraggio telematico coinvolgerà molte tipologie di “rapporti finanziari”, a partire dai conti correnti per i quali andranno evidenziati i saldi contabili di inizio e fine anno e gli importi di accrediti e addebiti effettuati nell’anno. Per i conti deposito titoli e/o obbligazioni dovranno essere rilevati il controvalore di inizio e fine anno (riportato nell’estratto conto) l’importo degli acquisti di titoli, fondi (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti. Dovranno essere censiti, inoltre, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extra-conto, le cassette di sicurezza (relativamente al numero di accessi annuali), i buoni fruttiferi, i contratti derivati, le polizze assicurative e anche l’acquisto e vendita di oro e metalli preziosi.

L’Imu annulla tutta l’Irpef

L’esclusione dell’Imu dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo.

Lo precisa l’agenzia delle Entrate che, con la circolare 5 dell’11 marzo 2013, fornisce i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi.

La circolare, con la quale viene chiarito anche che il contribuente che possiede solo redditi assoggettati alle imposte sostitute dall’Imu (Irpef e relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati) non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.

Circolare-rapporti-Imu-Irpef

Per le pmi Obbligazioni con sponsor

Via libera al nuovo trattamento fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle piccole e medie imprese e dei project bond. L’intervento – proposto dall’agenzia delle Entrate con la circolare 4 del 6 marzo 2013 – risponde alle novità introdotte dai decreti legge 83 (decreto Crescita) e 179 (Crescita-bis) del 2012 che hanno aperto anche alle società non quotate l’accesso alla raccolta del capitale mediante l’emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici e internazionali.

In particolare, in relazione alle cambiali finanziarie, la circolare ha ricordato che le stesse possono essere emesse da tutte le società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle microimprese).

L’emissione, tuttavia, tranne che per le imprese di grandi dimensioni, deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca, da un’impresa di investimento, da una Sgr, da una società di gestione armonizzata o da una Sicav, purché con succursale costituita nel territorio dello Stato.

La circolare, inoltre, precisa che, qualora le cambiali finanziarie siano “dematerializzate”, andranno esenti dall’imposta di bollo.

 

 

Scheda carburante con più flessibilità

 

 

L’acquisto di carburante per autotrazione effettuato da parte di soggetti passivi Iva presso impianti stradali deve essere documentato dalla scheda carburante (Dpr 444/97), che costituisce il documento sostitutivo della fattura. L’articolo 7, comma 2, lettera p), del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) ha previsto l’esonero dall’obbligo di utilizzo della scheda carburante per i soggetti Iva che effettuano tutti i rifornimenti esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate.
Nel corso di Telefisco 2013 l’Agenzia ha precisato che l’esclusività nella modalità di certificazione delle operazioni di acquisto carburante non pregiudica la possibilità per il contribuente di passare in corso d’anno dal vecchio (scheda carburante) al nuovo sistema di certificazione (estratto conto delle carte elettroniche), a condizione che da tale momento (verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva) le operazioni di acquisto carburante vengano documentateesclusivamente mediante carte di credito, bancomat o prepagate.
Il chiarimento sembra segnare un’inversione di rotta rispetto a quanto sostenuto in precedenza dalla circolare 42/E/2012 secondo cui: «La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. I soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (per esempio contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta». Un’impostazione in base alla quale la scelta della modalità di pagamento e, di conseguenza, la scelta della modalità di certificazione del l’acquisto di carburante doveva essere riferita all’intero periodo d’imposta

Rischia una sanzione fino a 2.065 euro chi non invia la comunicazione sul 55%

Il 31 marzo 2013 (che slitta al 2 aprile, viste le festività) scade l’invio della comunicazione alle Entrate per i lavori sul risparmio energetico degli edifici, effettuati a cavallo tra il 2012 e il 2013, per i quali sono stati effettuati dei pagamenti nel 2012. Il mancato invio non ha come conseguenza la decadenza dell’agevolazione, ma comporta l’applicazione della sanzione da 258 euro a 2.065 euro.

Le regole generali
I contribuenti che nel 2012 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico detraibili dall’Irpef/Ires al 55% e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2012, devono inviare entro il 2 aprile 2013 la comunicazione all’agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare di quanto hanno pagato nel 2012.
In particolare, secondo le istruzioni del modello (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009):
-devono essere comunicate solo le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009;
-la comunicazione deve essere inviata esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati;
-devono essere comunicate solo le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e non quelle sostenute nell’anno della fine dei lavori.
Le spese sugli interventi per il risparmio energetico, per essere agevolate, devono essere “sostenute” nei periodi d’imposta che vanno dal 2007 al 2010. Per i privati e i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, quindi, sono agevolati solo i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2013, tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione della causale del versamento (detrazione del 55%, ai sensi dell’articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296), dei codici fiscali dei beneficiari delle detrazioni e del codice fiscale o partita Iva del beneficiario del bonifico. Per le impresa, invece, sono rilevanti le spese sostenute, in base al principio di competenza, entro il periodo d’imposta in corso al 30 giugno 2013. In questo caso, il momento di imputazione dei costi si ha alla data della consegna o spedizione dei beni mobili ovvero alla data di ultimazione delle prestazioni di servizi.
Il provvedimento del 6 maggio 2009 ha stabilito che i soggetti obbligati all’invio di questa comunicazione sono solo quelli che contemporaneamente:
-proseguono dei lavori iniziati nell’anno precedente;
-hanno “sostenuto” (cassa o competenza, per le imprese) spese agevolate nell’anno precedente a quello dell’invio della comunicazione.
Quindi, se i lavori sono effettuati a cavallo del 31 dicembre 2012, ma il pagamento viene effettuato solo nel 2013, la comunicazione non va inviata. Mentre se c’è stato un acconto lo scorso anno, va spedita, indicando i dati di quel pagamento. Infine, se un acconto è stato effettuato lo scorso anno, ma i lavori sono iniziati nel 2013, non va effettuato alcun invio alle Entrate.
La comunicazione alle Entrate non doveva essere inviata per i lavori sostenuti nel 2007 e/o nel 2008, quindi, la prima scadenza della comunicazione è stata il 31 marzo 2010 e ha riguardato le spese relative ai lavori “sostenuti” nel 2009.
L’invio della comunicazione alle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre, il contribuente con lavori a cavallo d’anno deve continuare ad attestare che i lavori non sono stati ultimati nell’anno precedente, se vuole iniziare a beneficiare della detrazione del 55% già dalla dichiarazione di quel periodo d’imposta, senza attendere la fine dei lavori e il conseguente invio della documentazione all’Enea (articolo 4, comma 1 quater, decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007).
La comunicazione all’agenzia dei lavori detraibili al 55%, scadente il 31 marzo di ogni anno, non va inviata se i pagamenti sono effettuati interamente nell’anno della fine dei lavori.
I soggetti esclusi
Considerando che l’agevolazione è in vigore dal 2007 al 30 giugno 2013, ma che i lavori potranno terminare anche dopo il 30 giugno 2013, si può concludere che la comunicazione all’agenzia delle Entrate non debba essere effettuata nei seguenti casi:
-per i lavori iniziati e terminati nello stesso periodo d’imposta (dal 2007 al 30 giugno 2013);
-per il periodo o i periodi d’imposta, nei quali non sono state “sostenute” spese agevolate;
-per lavori sostenuti nel 2007 e/o nel 2008, indipendentemente dal fatto che questi siano iniziati e conclusi nel medesimo anno ovvero che siano o meno già terminati;
-per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta in cui i lavori sono terminati.
Modalità di invio
La comunicazione va inviata alle Entrate, solo in via telematica, direttamente dal contribuente tramite Fisconline o tramite gli intermediari abilitati.
Se l’immobile è in comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, e le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere inviata solo da uno di essi. Per i condomini, la comunicazione degli interventi sulle parti comuni può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o anche da uno dei condomini.

 

Al via la Tobin Tax: scatta la tassa su azioni, conti correnti e prodotti finanziari

Dopo un lungo e accidentato percorso oggi debutta la Tobin Tax. Dopo la firma in extremis del decreto attuativo lo scorso 21 febbraio da parte del ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, non ci sarà nessun ulteriore slittamento in avanti, come invece speravano a questo punto gli operatori.

Si chiude quindi il cerchio tracciato nell’ultimo anno da una serie di interventi normativi che hanno rivoluzionato la tassazione del risparmio. Gli interventi sono sti ampi: dalla riscrittura delle aliquote delle rendite finanziarie, al ritocco dell’imposta di bollo sui conti correnti, passando dal doppio inasprimento del bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Le novità hanno poi riguardato le attività finanziarie che sono detenute all’estero, con l’Ivafe, e gli immobili che si trovano oltreconfine, con l’Ivie. Per concludere con le novità sull’Iva sulle gestioni patrimoniali.

Novità fiscali che hanno conservato a lungo un carattere di incertezza,  gli operatori sono in attesa di ulteriori dettagli.

Schema Riepilogativo

Black list, sanzioni sempre al 10%

La prova delle esimenti non risparmia la sanzione del 10% ai contribuenti che non indicano i costi black list in Unico. Chi non riporta separatamente in dichiarazione i componenti negativi derivanti dalle operazioni intrattenute con operatori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, rischia la sanzione del 10%, indipendentemente dalla sussistenza delle prove per disapplicare la norma antielusiva.
Con questo chiarimento fornito a Telefisco 2013 e confluito nella circolare 1/E/2013, le Entrate affrontano il caso di chi – pur avendo dimostrato la sussistenza di una delle due esimenti richiamate dall’articolo 110, comma 11, del Tuir – ha omesso di indicare separatamente in Unico, in tutto o in parte, i costi sostenuti nei confronti di operatori in paradisi fiscali e non ha presentato la dichiarazione integrativa con l’indicazione dei costi o l’ha presentata solo dopo l’inizio dei controlli.
Il chiarimento a Telefisco
Nella risposta l’Agenzia richiama la circolare 46/E/2009 (paragrafo 4.2). Il documento di prassi aveva chiarito che a tale fattispecie si applica la sanzione proporzionale (articolo 8, comma 3-bis del Dlgs 471/1997) nella misura del 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati separatamente, da un minimo di 500 euro a un massimo di 50mila euro.
Il sistema sanzionatorio mira a preservare l’obbligo dichiarativo per consentire all’amministrazione finanziaria di indirizzare i controlli verso quelle operazioni effettuate con soggetti che operano in Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, potenzialmente elusive. Naturalmente, l’omessa segnalazione dei costi in Unico non ne comporta l’indeducibilità a patto che l’impresa residente dimostri la sussistenza di una delle esimenti previste dall’articolo 110 del Tuir e cioè che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione (si veda l’altro articolo a lato).
Qualora, invece, il contribuente non sia in grado di fornire questa prova, oltre alla sanzione del 10% scatta l’indeducibilità dei costi con l’ulteriore sanzione per infedele dichiarazione che va dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata. Le due sanzioni, infatti, sono autonome e di conseguenza quella per l’omessa segnalazione dei costi in Unico si applica indipendentemente dalla «bontà» delle operazioni con operatori in paradisi fiscali.
Il problema sul passato
La disciplina dell’obbligo dichiarativo è stata modificata dalla legge 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007. L’articolo 1, comma 303, ha previsto, tuttavia, che il nuovo sistema sanzionatorio valga anche per le violazioni commesse prima del 2007, sempre che il contribuente fornisca la prova della sussistenza di una delle due esimenti. E ancora la circolare 46/E/2009 ha puntualizzato che anche per il passato la mancata separata indicazione dei costi black list non costituisce causa di indeducibilità – naturalmente in presenza delle circostanze esimenti – ma comporta l’irrogazione della sanzione del 10% dei componenti negativi non evidenziati in Unico, con un minimo e un massimo rispettivamente di 500 e 50mila euro.

Un redditometro meno «fiscale»

Passano i giorni e il fisco prova a precisare i contorni del redditometro. Dopo le infuocate polemiche che hanno caratterizzato il momento del varo del nuovo strumento per l’accertamento sintetico e in attesa delle circolari che ne chiariranno definitivamente la portata, infatti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per indicare come si applicherà il nuovo strumento.

Ieri è stata la volta della precisazione che le spese medie Istat si applicheranno solo in fase di contraddittorio e che i risparmi 2009 e 2010 resteranno di fatto fuori dalla prima fase delle verifiche: anche questi dati, non disponibili nell’archivio dei rapporti finanziari, faranno la loro comparsa solo nel momento in cui si passerà al confronto fra contribuente e amministrazione.
Passi avanti? Certamente sì. Piccoli aggiustamenti per ottenere un redditometro meno “fiscale”. Anche se la febbre da accertamento sintetico fra i contribuenti resta elevata.