Nuovi sconti Tasi e Imu

downloadSconti del 25% su Imu e Tasi delle case con contratti a canone concordato
Se gli esami non finiscono mai, anche i cambiamenti fiscali nel mondo del mattone non sono da meno. Per non perdere la bussola ecco la consueta panoramica, fatta per voi..
Con il canone concordato meno imposte locali
Ebbene sì, il canone concordato sembra essere il prescelto dal fisco come depositario dei suoi favori ed agevolazioni. L’ultimo bonus in ordine cronologico arriva dai commi 53-54 della legge di stabilità, che ha introdotto un interessante sconto del 25% sull’Imu e la Tasi pagate per gli immobili dati in locazione a canone concordato. Il canone concordato è quel canone che non è deciso liberamente dalle parti (cioè inquilino e proprietario), ma è suggerito dalle associazioni di categoria, che spesso fissano delle fasce di importi al fine di calmierare il mercato. Pertanto chi affitterà non a libero mercato ma a canone concordato potrà beneficiare delle riduzioni sulla coppia Imu e Tasi: per ottenere il quantum da pagare dovrà considerare come sempre tutte le regole ed indicazioni disposte dal Comune dove sorge l’immobile e poi dovrà moltiplicare il risultato finale per 0,75.
Studenti universitari esentati dall’Imu
Buone notizie arrivano sempre dalla legge di stabilità (legge n. 208/2015), che mai come quest’anno sembra proprio destinata a lasciare il segno: questa volta è il mondo degli universitari a beneficiare degli sgravi fiscali. Il comma 15 dell’unico lunghissimo articolo della legge ha infatti previsto che l’esenzione dall’Imu, già stabilita per gli immobili e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nell’ipotesi che siano utilizzate come abitazione principale, sia estesa anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non vi trasferiscono la residenza anagrafica.
Insomma, invece di pagare l’affitto, alcuni genitori potrebbero carezzare l’idea di acquisire direttamente un appartamento, che potrebbe rappresentare un investimento a vantaggio del futuro del giovane studente o studentessa. Con il beneplacito naturalmente dell’amministrazione finanziaria..
Niente tasse sul valore di immobili all’estero
Dopo l’esenzione dalla Tasi cade ora un altro tributo per effetto della legge di stabilità: anche l’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, non dovrà più essere pagata nell’anno 2016.
A disporlo è stato il comma 16 della legge n. 208/2015, che ha sancito che l’immobile posseduto fuori dall’Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta.
Il beneficio copre anche la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio. Viceversa non sono agevolati gli immobili “di lusso”, ai quali tuttavia si applica l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione di 200 euro in proporzione al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato destinato ad abitazione principale.
Nuovo bonus mobili per giovani coppie
Oltre ad avere prorogato il “bonus arredi”, la legge di stabilità al comma 75 ha istituito un ulteriore “bonus mobili”, riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due soggetti non abbia superato i 35 anni di età.
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo.
Le condizioni del bonus mobili sono dunque diverse da quelle del tradizionale “bonus arredi”, già noto ai nostri lettori. Tra l’altro, per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito il proprio nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
Infine, si tenga presente che il nuovo “bonus mobili” non è cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.
Comunicazioni dal fisco, il futuro è via pec.

Non solo sono indubbiamente poco gradite, anche quando non si concludano con la richiesta di danari al contribuente, poiché portatrici di tristi pensieri. Ora però il disagio sarà ancora maggiore, perché nel prossimo futuro l’arrivo delle comunicazioni di irregolarità da parte del fisco sarà veicolato attraverso la pec, uno degli strumenti che gli italiani sembrano proprio non digerire. La pec, casella di posta elettronica certificata, è senz’altro uno strumento utile ma solo per chi è avvezzo al computer e a internet. Non tutti però possiedono la necessaria competenza e familiarità con i nuovi sistemi informatici, specie i nostri pensionati o comunque gli appartenenti alle generazioni più grandi di età.
Tuttavia è bene cominciare a padroneggiare almeno la pec. Infatti secondo l’annuncio dell’amministrazione finanziaria, le comunicazioni di irregolarità che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) arriveranno in futuro solo via pec.
La nuova modalità sarà impiegata nelle prossime settimane per circa 200mila avvisi da recapitare alle società di capitali che hanno presentato l’Unico Sc. Poi toccherà sempre per tali società anche alle comunicazioni riguardanti gli altri modelli dichiarativi.
Il motivo della scelta del fisco è nel notevole risparmio dei costi postali. Tuttavia la vecchia modalità della raccomandata con avviso di ricevimento, sarà comunque mantenuta nell’ipotesi in cui l’invio non dovesse andare a buon fine oppure in caso di anomalie riscontrate nell’indirizzo pec.

Ristrutturazioni e sconti fiscali, cosa cambia

aab0a2b1-0448-467e-aded-a8837aa758cf.t.W300.H188.M4Anziani al caldo con la caldaia nuova grazie allo sconto fiscale sulle ristrutturazioni assicurato. Ma niente box doccia nuovo o vasca con sportello al posto della scomoda vasca da scavalcare: in questo caso lo sconto vale solo se si rifà tutto l’impianto. È questa una delle novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate in una circolare con le risposte ai quesiti posti sull’argomento dai Caf e degli operatori. Ecco le ’istruzionì per chi volesse assicurarsi il bonus fiscale.

Caldaia e sanitari

– L’Agenzia chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poichè l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poichè fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. È possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Pertinenze abitazione principale

– Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili per locazione

– Il limite di 300mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, si precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro. Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni «sei più due», essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni.

Fonte : Il Giornale

C/c, Artigiani in salvo dal fisco

iva-per-cassa-liquidazioneNegli accertamenti fondati sulle indagini bancarie, non possono considerarsi quali ricavi imponibili i prelevamenti e gli addebiti sul conto corrente non giustificati, se il contribuente accertato esercita un’attività artigiana. Il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 228/2014 nei confronti dei professionisti, secondo cui i prelevamenti bancari non possono essere considerati come componenti positivi di reddito da recuperare a tassazione, si estende anche agli artigiani, pur se titolari di reddito d’impresa. Per talune categorie di artigiani, infatti, la produzione di ricavi non è direttamente legata al sostenimento di costi, per cui deve escludersi la correlazione “prelievo = costo = ricavo”, esattamente come avviene nel caso di lavoratori autonomi e professionisti.
Sono le innovative motivazioni che si leggono nella sentenza n. 18/13/2016 della Ctp di Venezia, depositata in segreteria lo scorso 22 gennaio. Il giudice tributario ha così annullato parzialmente degli avvisi di accertamento rivolti nei confronti di un carrozziere, escludendo dalla materia imponibile la parte relativa ai prelievi e agli addebiti sul conto corrente, che l’Ufficio finanziario aveva ritenuto non adeguatamente giustificati.

Legge di stabilità 2016 principali Novità

Qui di seguito la circolare riepilogativa sulle principali novità della Legge di Stabilità 2016

 

CIRCOLARE_2016_Legge_di_stabilità_Principali_novità 

L’Iva per le coop sale dal 4 al 5%

iva-220x110Debutterà il 1° gennaio 2016 la nuova aliquota Iva del 5%, in aggiunta a quelle del 4%, del 10% e del 22%, e che riguarderà le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro). Queste, poi, non potranno più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese «in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni». Se svolgeranno i servizi direttamente, invece, il regime Iva sarà quello dell’esenzione. Per le cooperative non sociali e non onlus, infine, l’aumento dell’Iva sarà dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sia per quelle svolte in appalto.

La decorrenza

Queste novità sono contenute nell’articolo 1, comma 546 del Ddl di Stabilità 2016, approvata dal Senato venerdì e ora in discussione alla Camera, e si applicheranno solo «alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati» dal 1° gennaio 2016. Quindi, ad esempio, quando questo tipo di prestazioni viene reso da cooperative sociali (e loro consorzi) mediante contratti di appalto e di convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2015, resterà «alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% (di cui al soppresso numero 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633 del 1972) ovvero il regime di esenzione» (risoluzione 13 dicembre 2013, n. 93/E).

Per le «operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati» dal 1° gennaio 2016, invece, si applicherà l’aliquota del 5% o il divieto dell’opzione per l’esenzione. Queste regole relative all’efficacia delle novità della legge di Stabilità varranno anche per l’aumento dell’Iva dal 4% al 22% per le cooperative non sociali e non onlus, per le prestazioni diretto o indirette (interrogazione parlamentare 7 maggio 2014, n.954-87).

La nuova aliquota

Il Ddl prevede che sia abrogata la disposizione che consente oggi di applicare l’Iva del 4% sulle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (n. 41-bis, tabella A, parte II del Dpr 633/1972 e articolo 10, primo comma, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del Dpr 633/1972), rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, a favore di determinate categorie deboli (n. 41-bis, tabella A, parte II del Dpr 633/1972). Questa abrogazione, quindi, riguarda tutte le cooperative, non solo quelle sociali.

Solo per queste ultime, però, è prevista l’applicazione della nuova aliquota Iva del 5 per cento. In particolare, viene previsto che alle citate prestazioni (articolo 10, primo comma, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter del Dpr 633/1972) si applichi l’Iva con la nuova aliquota del 5%, a patto che siano rese ai soggetti indicati nel numero 27-ter e non più a quelli dell’abrogato n. 41-bis, tabella A, parte II del Dpr 633/1972, da cooperative sociali e loro consorzi (sono escluse dall’Iva del 5% le altre coop, le quali dovranno applicare sempre l’aliquota del 22%), in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (non quelle prestate direttamente). Quindi, non potranno applicare la percentuale del 5%, ma useranno quella ordinaria del 22%, le cooperative non sociali e non onlus (a meno che non si tratti di un’operazione oggettivamente esente per l’articolo 10 del Dpr 633/1972).

Esenzione Iva limitata

Il Ddl di Stabilità 2016, infine, prevede anche che venga abrogata la facoltà, prevista solo per le cooperative sociali (onlus di diritto), di optare per l’esenzione da Iva per le suddette prestazioni, rese in appalto. Il regime di esenzione Iva, quindi, rimarrà solo per le prestazioni rese direttamente nei confronti del fruitore del servizio, da parte delle cooperative qualificate come onlus (comprese quelle sociali che lo sono di diritto).

Fonte : Il sole 24 Ore

Tutte le detrazioni fiscali per la casa del 2016

imagesLa legge di stabilità ha introdotto (o prorogato) importanti sconti fiscali per la casa. Dall’ecobonus alle ristrutturazioni, le detrazioni del 2016 secondo un elenco elaborato da Confedilizia.
Bonus ristrutturazioni edilizie 2016
Si tratta di detrazioni Irpef al 50% con un tetto di 96mila euro per il 2016 e al 36% con tetto a 48mila euro per il 2017, e riguardano manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia per le singole unità immobiliari residenziali e per le parti comuni dei condomini. Gli sconti si applicano anche sui lavori su autorimesse o posti auto pertinenziali, per l’eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc.
Bonus mobili ed elettrodomestici
Detrazione Irpef al 50% con un tetto a 10mila euro per tutto il 2016 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie di classe A+ o superiore (A per i forni) per l’arredo di immobili in ristrutturazione. Per i mobili è previsto anche uno sconto del 50% con tetto a 16mila euro per le giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) che abbiano acquistato una prima casa (detrazione non cumulabile con la prima).
Detrazioni riqualificazione energetica 2016

Detrazioni Irpef e Ires per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici che resta al 65% per tutto il prossimo anno per poi tornare al 36% dal 2017. Si applica agli interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti (con tetto a 100mila euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti e installazione di pannelli solari (fino a 60mila euro); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (fino a 30mila euro). Le stesse regole si applicano anche ai condomini per lavori che riguardino tutte le abitazioni dei palazzi. Per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Detrazioni interventi antisismici
sempre una detrazione Irpef al 50% con tetto a 96 mila euro, che diventano il 36% con tetto a 48mila euro nel 2017, per specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Nuovo limite all’utilizzo del denaro contante

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La legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro:

  • l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante;

  • l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.

1. Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

- Cambiavalute

Il limite di 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 141/2010 (cambiavalute), in relazione alla quale era fissata la soglia di 2.499,99 euro.

- Money transfer

Viene lasciata, invece, a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. “money transfer”).

- Assegni, vaglia postali e cambiari e saldo dei libretti di deposito al portatore

Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

- Canoni di locazione e settore dell’autotrasporto

Viene prevista, inoltre, l’abrogazione:

  • dell’art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;

  • dell’art. 32-bis co. 4 del DL 133/2014 convertito, ai sensi del quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al DLgs. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni di tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni dell’art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale i destinatari del DLgs. “antiriciclaggio” che, nell’esercizio della propria attività professionale, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni, tra le altre, in tema di limiti all’utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro trenta giorni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81.

Anche in tali casi, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall’1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti.

Per effetto dell’art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), entrato in vigore già dal 13.12.2014, gli omaggi natalizi sono stati interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista l’omaggio. E’, infatti, stato previsto che, se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82 come in passato), è possibile detrarre integralmente l’IVA.

In tal modo, è stato di fatto parificato il trattamento fiscale ai fini IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali era già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non era superiore a € 50).

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi ai clienti è diverso a seconda che ibeni siano o meno oggetto dell’attività esercitata.

Omaggi natalizi ai clienti come spesa di rappresentanza

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:
  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Si precisa che l‘omaggio natalizio di un bene non oggetto dell’attività dell’impresa:
  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti di beni non oggetto dell’attività

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro, anziché € 25,82.

Fino a tale data, l’art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l’IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, ha parificato di fatto il trattamento fiscale ai fini IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali era già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non era superiore a € 50).

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanzadi cui all’art. 108, comma 2, TUIR, sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE
 

 

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del C.E.) Importo

deducibile max

Fino a € 10 milioni 1,3%
Per la parte eccedente € 10 milioni

e fino a € 50 milioni

0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni 0,1%
100% se di valore unitario non superiore a 50 €
Lavoratore Autonomo Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

Per il trattamento ai fini IRAP:

  • se la base imponibile IRAP è determinata secondo i valori di bilancio, poiché le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, le stesse risultano interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se la base imponibile IRAP è determinata secondo i valori fiscali, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Per i lavoratori autonomi, i costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

Inoltre:

  • indipendentemente dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata “di rappresentanza”, l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;
  • qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata “spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50, mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso, ferma restando l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta  sull’acquisto;
  • se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende omaggiare non possa essere qualificata “di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni  tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.

Ai fini del trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.

Tali costi risultano quindi:

  • deducibili per i soggetti che applicano il metodo di bilancio;
  • indeducibili per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

Omaggi natalizi ai clienti: trattamento fiscale in sintesi

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
IMPRESE
Omaggio a favore di IVA IRPEF / IRES IRAP
Detrazione
IVA a credito
Cessione gratuita Deducibilità della spesa
clienti
se costo unitario

≤ € 50,00

Esclusa da IVA
  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
  • deducibilise metodo da bilancio
  • indeducibilise metodo fiscale
NO
se costo unitario

> € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI
Omaggio a favore di IVA IRPEF IRAP
Detrazione
IVA a credito
Cessione gratuita Deducibilità della spesa
clienti
se costo unitario

≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

ImponibileIVA

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta Deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
NO
se costo unitario

> € 50,00

Esclusa da IVA

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
Destinatari omaggio IVA IRPEF / IRES IRAP
Detrazione
IVA a credito
Cessione gratuita Deducibilità della spesa
clienti

 

SÌ se non è spesa di rappresentanza,altrimenti SI’ ma se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

ImponibileIVA

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
  • deducibilise metodo da bilancio
  • indeducibilise metodo fiscale


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purtroppo questa disposizione non può applicarsi ai lavoratori autonomi a differenza di quanto accade per le imprese. i professionisti infatti hanno obbligo di fatturare la cessione gratuita con costo unitario inferiore ad euro 50,00, per le quali è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto ai sensi dell’art. 19bis1, lett. h), DPR 633/1972 in alternativa hanno la possibilità di non detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto così da rendere la successiva cessione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (art. 2, co. 2, n. 2)

Startup e pmi innovative, piattaforma online

cubi_innovazioneNuova piattaforma istituzionale per le startup e le PMI innovative italiane progettata in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con Unioncamere.

La piattaforma web, consultabile anche in inglese, è aperta a tutti e prevede che per ogni startup o PMI innovativa sia disponibile una vetrina di dettaglio articolata in due sezioni: una che presenta le informazioni ufficiali del Registro Imprese, l’altra le informazioni inserite direttamente dal legale rappresentante dell’azienda che le ha sottoscritte con firma digitale.

Maggiori informazioni sul sito dedicato alle startup e alle imprese innovative del Registro Imprese.

Shale Oil via libera Usa all’export

imagesIl Congresso ha lanciato un salvagente ai produttori di petrolio degli Stati Uniti: come anticipato ieri dal Sole 24 Ore, democratici e repubblicani hanno trovato l’accordo che dopo oltre quarant’anni consentirà di cancellare ogni limite all’esportazione di greggio americano. Ma le difficoltà del settore sono ormai tali che ci vorrà del tempo prima che gli interessati riescano a raccogliere i frutti di questa conquista. Col prezzo del barile vicino ai minimi da 11 anni e la Federal Reserve che ieri ha ufficialmente avviato la risalita dei tassi di interesse, la crisi sta colpendo in modo particolare le società dello shale oil, vere protagoniste della rinascita dell’industria petrolifera a stelle e strisce.

La produzione Usa nel complesso ha sopportato in modo eccellente – e molto più a lungo del previsto – il crollo del petrolio, che prosegue da 18 lunghissimi mesi e che ha già ridotto le quotazioni di due terzi senza un’inversione di tendenza in vista. Dal picco di 9,6 milioni di barili al giorno in aprile – che segnava un aumento di quasi il 90% rispetto al 2008 – le estrazioni hanno però cominciato a calare. E se tuttora resistono a quota 9,3 mbg (di cui oltre 400mila esportati, poiché il divieto già oggi non è totale) è solo grazie al greggio convenzionale, in aumento nel Golfo del Messico dopo gli investimenti del passato.

Il settore dello shale oil invece sta soffrendo. E nei mesi a venire non potrà che andare peggio. Per quanto le società abbiano fatto miracoli nel tagliare i costi, il prezzo del petrolio è ormai sceso a livelli insostenibili. Ieri il crollo è ripreso, sull’attesa della Fed e in reazione alle statistiche sulle scorte Usa, aumentate la scorsa settimana di ben 4,8 mb (sulla spinta, per ironia della sorte, di un boom di importazioni). Il Brent è affondato a 37,19 $ (-3,3 %), a meno di un dollaro dal minimo del 2004. Il Wti ha perso il 4,9% a 35,52 $, mantendendo uno spread ridottissimo con il riferimento del Mare del Nord: una circostanza che da sola basta a scoraggiare l’export di petrolio dagli Usa.

A peggiorare la situazione per i “fracker” c’è anche il crollo contemporaneo del prezzo del gas: un doppio colpo che finora non avevano mai dovuto fronteggiare: al Nymex scambia sotto 1,80 $/mBtu, ai minimi da 16 anni.

Il settore dello shale è sempre più popolato da “zombie”: nel gergo degli addetti ai lavori, società che continuano a operare solo per pagare gli interessi sui debiti, senza più investire per rimpiazzare il petrolio e il gas che estraggono dal terreno. Tra loro ci sono anche società di dimensioni non trascurabili, come SandRidge Energy o Goodrich Petroleum, che trivellano per inerzia finché i prezzi non si riprenderanno. O finché il greggio non smetterà di zampillare dal terreno (cosa che accade rapidamente con i pozzi di shale) imponendo la fine del gioco.

A queste società, cariche di debiti spazzatura, la stretta monetaria della Fed – per quanto graduale – rischia di dare il colpo di grazia. Nel 2015 sono già una quarantina le aziende energetiche americane che hanno cercato una protezione dalla bancarotta con il Chapter 11: l’ultimo caso, dell’altro ieri, è quello della texana Magnum Hunter Resources, da tempo ridotta alla condizione di zombie.

Le banche finora hanno sopportato con pazienza le difficoltà dei “frackers”, riducendo meno del previsto le linee di credito: secondo EnerCom la sforbiciata è stata di appena il 9% in media alla revisione di ottobre. Ma adesso il nervosismo sta crescendo, anche perché le operazioni di hedging, che avevano a lungo protetto gli introiti delle società di estrazione, stanno scadendo: Citigroup stima che solo il 35% della produzione di shale oil del 2016 sia stata venduta a termine. La settimana scorsa Wells Fargo, il maggiore istituto del mondo per capitalizzazione, molto attivo nei finanziamenti al settore energetico, ha ammesso che il suo portafoglio di crediti è sottoposto a un crescente «stress», confermando l’allarme lanciato a novembre dai regolatori Usa sui crediti al settore Oil & Gas:  incagli, sofferenze ed esposizioni scadute sono più che quadruplicati, in un anno, a 34,2 miliardi di $.

Il mercato delle obbligazioni ad alto rendimento, che è stata la maggiore fonte di denaro per lo shale oil, è intanto entrato nella bufera. Quest’anno nel mondo si contano già più di cento default, un record dal 2009, e i tre quinti di questi si sono verificati negli Usa, molto spesso tra società energetiche o minerarie. L’indice BofA Merrill Lynch Us High Yield ha perso oltre il 4% in un mese, raggiungendo l’apice delle perdite venerdì quando un fondo specializzato di Third Avenue Management, molto esposto all’energia, ha chiuso rinviando il rimborso delle quote agli investitori. Solo nel novembre 2009 i junk bonds erano andati peggio.

In quello che Jeffrey Gundlach di DoubleLine Capital definisce «un vero massacro» i rendimenti sono arrivati a superare il 18% e nell’Oil &Gas secondo Bloomberg ci sono almeno 226 società (di cui 128 negli Usa) con obbligazioni oltre la soglia del 10%, che segnala una situazione “distressed”: in pratica un’insolvenza quasi certa.

Fonte: Il Sole 24 Ore