ART BONUS – COMUNE DI FIRENZE

downloadPensando di fare cosa gradita si informano i Colleghi che il Comune di Firenze ha definito le modalità operative per l’effettuazione da parte di soggetti terzi di erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura oggetto del cosiddetto “Art Bonus”, affinché possano contribuire direttamente e/o informare i propri clienti interessati.

Si ricorda che L’art.1 del Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura; il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il Comune di Firenze per dare concreta attuazione all’ “Art Bonus”, ha previsto due piani di intervento:

  • –  Piano di intervento A : “Erogazione liberale Art bonus – Piano manutenzione patrimonio artistico – culturale” contenente un piano complessivo di n. 13 interventi di particolare valore, considerati prioritari dall’Amministrazione;
  • –  Piano di intervento B : “Erogazione liberale Art bonus – Sostegno luoghi di cultura” contenente un complessivo piano di n. 6 interventi volti al miglioramento dei servizi offerti dalle biblioteche, archivi, musei, siti archeologici.

    Il Piano di intervento A comprende i seguenti interventi con le relative soglie minime di erogazione.

ART BONUS – COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO

EROGAZIONE MINIMA

Florentia Romana

€ 1.500.000,00

Le mura di Firenze

€ 600.000,00

Museo Novecento

€ 750.000,00

Museo di Palazzo Vecchio

€ 900.000,00

Museo Stibbert

€ 750.000,00

Nettuno di Bartolomeo Ammannati

€ 750.000,00

Piazzale Michelangelo

€ 850.000,00

Basilica della SS. Annunziata

€ 525.000,00

Statue e fontane storiche cittadine

Non prevista

Centro internazionale per le arti e lo spettacolo Franco Zeffirelli

€ 600.000,00

L’erogazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT20 X061 6002 8320 0000 0161 C01 – intestato a COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO indicando nella relativa causale “Erogazione liberale Art bonus – Piano manutenzione patrimonio artistico – culturale”.

In tal modo il soggetto erogatore accetta che la propria erogazione liberale sia utilizzata indifferentemente per uno degli interventi di cui alla suddetta tabella relativa al Piano A.

Qualora si desideri individuare con maggiore precisione il vincolo di destinazione della propria erogazione, il soggetto erogatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro 10 giorni dall’effettuazione del bonifico, una nota redatta secondo il modello previsto (allegato A) in cui :

  • –  individua in ordine di preferenza tre interventi appartenenti al Piano;
  • –  accetta, laddove la nota indichi validamente soltanto due interventi e questi risultino per motivi di copertura economica non realizzabili, che l’Amministrazione utilizzi

    l’erogazione per realizzare diversi interventi previsti nel suddetto piano;

  • –  accetta, qualora la somma erogata risulti superiore rispetto a quanto necessario che l’Amministrazione utilizzi l’erogazione per realizzare diversi interventi previsti nel

    suddetto piano;

  • –  accetta che l’individuazione degli specifici interventi cui vincolare la propria

    erogazione sia valida a condizione che la somma erogata integri le soglie minime di erogazione.

    Il Piano di intervento B comprende i seguenti interventi :

INTERVENTO

a) Palazzo Vecchio – Gli Argenti

b) Museo Stefano Bardini Collezione Corsi

c) Incremento delle raccolte librarie e Multimediali

d) Biblioteca delle Oblate – Le Guide di Firenze capitale

e) Archivio Storico – Consultiamo il digitale

f) Archivio Storico: restauro unità archivistiche sui lavori per il centro di Firenze (1869-1935)

L’erogazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT20 X061 6002 8320 0000 0161 C01 – intestato a COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO indicando nella relativa causale “Erogazione liberale Art bonus – Sostegno luoghi di cultura”.

In tal modo il soggetto erogatore accetta che la propria erogazione liberale sia utilizzata indifferentemente per uno degli interventi di cui alla suddetta tabella relativa al Piano B.

Qualora si desideri individuare con maggiore precisione il vincolo di destinazione della propria erogazione, il soggetto erogatore deve specificare nella causale l’intervento prescelto (es. “Erogazione liberale Art bonus – Sostegno luoghi di cultura – Palazzo Vecchio Gli Argenti”).

La misura dell’erogazione finalizzata alla realizzazione del complessivo piano ovvero di uno specifico intervento è libera.

Con l’erogazione il soggetto erogatore accetta:

  • –  che l’Amministrazione utilizzi l’erogazione per realizzare diversi interventi previsti

    nel suddetto piano, qualora la somma erogata risulti superiore rispetto a quanto

    necessario;

  • –  che l’erogazione si intende accettata dal Comune decorsi 30 giorni dall’effettuazione

    del bonifico senza che l’Amministrazione la abbia formalmente rifiutata.

    L’Amministrazione infatti potrà in ogni caso motivatamente rifiutare l’erogazione qualora il soggetto erogatore sia considerato portatore di interessi e/o valori incompatibili con quelli espressi dalla stessa Amministrazione nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

    L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di ridefinire, in relazione al quantum delle erogazioni ricevute, l’entità di ogni singolo intervento programmato anche suddividendolo, ove possibile, in più lotti.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, l’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014 ha istituito il seguente codice tributo:

    “6842” denominato “Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – ART-BONUS – art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

IMU e TASI 2015 si avvicina la scadenza

168x126_casa_immobUn riepilogo della situazione per il 2015 in materia di IMU e TASI, le imposte comunali sugli immobili 

Si avvicina la scadenza del 16 giugno per le prime rate  delle  imposte relative agli immobili , residenziali e non, e con esse già si preannunciano complicazioni. Va ricordato innanzitutto che dall’anno scorso è in vigore la IUC,  Imposta Unica Comunale sugli immobili, che , a dispetto del nome, si compone di tre diversi tributi: IMU, TASI e  TARI.
IMU e TASI riguardano gli immobili e si calcolano sulla base del valore  catastale, mentre la TARI è la tassa sui rifiuti che sostituisce la TARES  e viene calcolata direttamente dal Comune   che ha anche libertà di decidere le scadenze.
Le date   per il versamento della Tasi , l’imposta sulla detenzione di immobili fabbricati e terreni a carico di proprietari ed inquilini e  dell’ IMU,  la tassa sul possesso di tutti gli immobili tranne le prime case ( ma solo se non di lusso) relative al 2015 , finalmente a regime, sono :
  • martedì 16 giugno 2015:  acconto,
  • mercoledì 16 dicembre 2015:  saldo .
(Ci sono anche casi di Comuni che per la TASI hanno deliberato scadenze diverse, per cui è sempre necessario verificare sul sito del proprio comune le delibere in materia) .
Gia è certo però che, ancora una volta,  il calcolo non sarà facile e richiederà tempo e pazienza. Le aliquote comunali potrebbero non essere le stesse nei due momenti di versamento.
Il Ministro dell’interno ha recentemente firmato lo scorso 13 maggio il decreto ministeriale, concertato con il Ministero dell’Economia, che differisce  dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015.  Il provvedimento, verrà pubblicato al più presto nella Gazzetta Ufficiale.
Per questo motivo i Comuni potranno far slittare fino a luglio la delibera relativa a variazioni delle aliquote o delle detrazioni in tema di imposte comunali sugli immobili. Il risultato sarà, con ogni probabilità, il versamento a giugno dell’acconto sulla base delle aliquote del 2014 e l’eventuale conguaglio a dicembre in caso di variazioni, utilizzando le nuove aliquote.
I contribuenti e i professionisti saranno quindi costretti a verificare caso per caso e Comune per Comune la situazione impositiva, 
Ricordando che :
  • l ‘IMU è un  imposta di natura «patrimoniale» il cui presupposto è la proprietà o il possesso del bene  mentre
  • la TASI è un imposta imposte sui servizi pubblici resi ai proprietari o detentori di immobili,
il  Mef riassume cosi  in una sua pubblicazione,  l’imposizione fiscale  sui diversi tipi di immobili :

Ricordiamo anche che la somma delle aliquote TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata attualmente al 10,6 per mille della base imponibile.

La dichiarazione annuale IMU e TASI

Ricordiamo che per le dichiarazioni annuali IMU e TASI, relativamente ai casi di inizio del possesso di un immobile o di variazioni intervenute nel 2015, il termine scade il 30 giugno 2015

L’unica cosa certa ed uguale per tutti ad oggi è il modulo di dichiarazione IMU/Tasi che i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione deI cittadini, ed è quello predisposto dal Ministero . Il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 3/DF del 25 marzo 2015, ha infatti precisato il modello di dichiarazione IMU/ TASI da utilizzare è unicamente quello approvato a livello centrale e poi  distribuito dai singoli Comuni.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali (no profit) sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state  già pubblicate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione IMU/Tasi. Le specifiche tecniche entreranno in vigore dal 3 giugno 2015 e sono valide per le dichiarazioni da presentare entro il 30 giugno 2015.

Fonte : Fisco e Tasse

Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga

tassa_lusso_barcheI soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il prossimo 1° giugno la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione. La scadenza sarebbe stata il 31 maggio, ma slitta al 1° giugno in quanto il 31 maggio quest’anno cade di domenica.

Soggetti tenuti al versamento della tassa

Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.
Con la circolare n. 16/E l’Agenzia ha chiarito che:
  • nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell’imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
  • sono esonerati dal pagamento – anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:
    • le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
    • le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.

Soggetti esonerati

Sono escluse dal pagamento della tassa le barche:
  • al primo anno di immatricolazione;
  • proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
  • obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
  • battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
  • in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle medesime;
  • posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
  • nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
  • usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
  • rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
  • bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
  • possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Inoltre, considerata l’esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, l’Agenzia estende l’esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l’imbarcazione:
  • è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
  • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Importi

Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

LUNGHEZZA SCAFO
TASSA ANNUALE
da 14,01 a 17 metri
870 euro
da 17,01 a 20 metri
1.300 euro
da 20,01 a 24 metri
4.400 euro
da 24,01 a 34 metri
7.800 euro
da 34,01 a 44 metri
12.500 euro
da 44,01 a 54 metri
16.000 euro
da 54,01 a 64 metri
21.500 euro
superiore a 64 metri
25.000 euro
La tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.

La tassa è ridotta:

  • del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  • del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
  • del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:

  • 3370 tassa sulle unità da diporto;
  • 8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
  • 1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.

All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:

  • nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati:
    •  la lettera R nel campo “tipo”;
    • il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
    • il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
    • il codice tributo nel campo “codice”;
    • l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.

I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

  • codice BIC: BITAITRRENT;
  • causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
  • IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it

Termini di versamento

La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Quest’anno il pagamento – che riguarda il periodo 1.5.2015-30.4.2016- slitta al 1° giugno in quanto il 31 maggio cade di domenica. È pertanto tenuto al pagamento entro il 1° giugno 2015 il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.

Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.

Fonte : Fisco e Tasse

Calcolo Irap 2015 per ditte individuali e società personali

Per ditte individuali e società di persone vi è un regime naturale di calcolo dell’Irap 2015 e un regime opzionale.

Il calcolo della base imponibile Irap per le ditte individuali e le società di persone, sia in contabilità semplificata che ordinaria, si determina, naturalmente, tenendo conto delle variazioni in aumento o diminuzione dell’Unico, come negli anni precedenti.

Si parte dai Ricavi, si sommano le variazioni delle rimanenze, ma si sottraggono solo i costi espressamente individuati secondo la classificazione civilistica del bilancio (acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e acquisti di servizi, ammortamenti, canoni di locazione, canoni di leasing).

Solo le ditte individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta Irap secondo le  regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali.

Breve sintesi per calcolare l’Irap per le ditte individuali e società di persone

Per calcolare la base imponibile secondo le regole stabilite dall’art. 5-bis DL 446/97 illustrate nella Circ. 60/E del 28.10.2008

le ditte individuali e le società di persone dovranno effettuare la differenza tra Ricavi e Costi, tenendo presente:

 

RICAVI

Nei Ricavi rilevano:

– ricavi veri e propri tipici (no le plusvalenze)

– risarcimenti ed indennizzi riguardanti merci

– contributi ricevuti (salvo che siano legati a costi indeducibili Irap), sia classificabili come ricavi che come sopravv. attive

– variazione delle Rimanenze

Non vanno comprese ne’ le plusvalenze anche da cessione d’azienda ne’ i proventi finanziari (es. plusvalenze da cessione di azioni o quote), né le sopravvenienze attive , mentre si continuano ad indicare i quinti di plusvalenze rateizzate in anni precedenti. Rilevano anche i > ricavi per adeguamento agli Studi di Settore.

COSTI

I costi deducibili Irap sono solo quelli tassativamente elencati.

Essi sono:

– acquisti mat. prime, sussidiarie, di consumo, merci (voce B6 del conto economico)

– ammortamenti (per le auto si deduce solo il 20% in generale)

– canoni di locazione, affitto, noleggio e leasing di beni sia materiali che immateriali

– costi per servizi

Per costi di servizi si intendono (vedi PC OIC 12) tutti i costi derivanti dall’acquisizione di servizi, come individuati all’art. 3 DPR 633/72, (voci B7, B8 e anche B14 se riconducibili a servizi) quali ad es.:

– trasporti

– assicurazioni

– energia elettrica, gas, acqua, telefono (all’80%), altre utenze

– costi per contratti d’appalto, d’opera, mandato, mediazione, deposito, locazioni, noleggi, ecc.

– viaggio e soggiorno

– riparazioni e manutenzioni (entro i limiti del 5% ex art. 102 TUIR)

– lavorazioni esterne

– pubblicità e promozione

– vigilanza, pulizia

– provvigioni e rimborsi spese agenti e rappresentanti

– commissioni ed oneri bancari (se non accessorie a finanziamenti)

– costi relativi a diritti d’autore, invenzioni, brevetti, ecc.

Non si deducono i seguenti costi:

– spese personale dipendente e assimilato

– compensi amministratori, compensi occasionali e CoCoCo,

– interessi passivi, compresi quelli dei leasing che vanno calcolati secondo la nota formula ministeriale, e le Commissioni su fidi

– perdite su crediti

– l’IMU e, si ritiene, prudenzialmente anche la TASI, pur considerando che anziché una tassa potrebbe assumere la veste di un costo per servizi.

– le minusvalenze

– le sopravv. passive

– in generale tutti i costi della voce B14 non riconducibili a servizi, quali:

(a) i contributi ad associazioni di categoria

(b) gli omaggi ed articoli promozionali

(c) gli abbonamenti

(d) la tassa rifiuti (TARI)

(e) la tassa proprietà veicoli

(f) i diritti CCIAA

(g) le imposte e tasse in genere

(h) ecc. ecc.

Possibile optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società di capitali

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile irap con le regole della società di capitale.

La scelta dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 è effettuata direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione

Fino al periodo di imposta 2014 il modello per la comunicazione dell’opzione  andava  presentato, in via telematica  entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.

L’opzione è irrevocabile e dura per tre periodi di imposta, e rappresenta quindi un vincolo anche per la tenuta della contabilità ordinaria.

Se non revocata di rinnova di triennio in triennio.

Fonte : Fisco e Tasse

Black list: ecco la mappa aggiornata dei paradisi fiscali

mappa-dei-paesi-black-listPubblicati in Gazzetta i 2 Decreti che hanno aggiornato l’elenco dei Paesi a regime privilegiato e che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione italiana; Decreto del 27.04.2015 e Decreto del 30.03.2015 

  • DECRETO del 30 marzo 2015 – Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)
  • DECRETO del 27 aprile 2015 – Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

Indeducibilità dei costi Black list

A seguito del decreto del 27 aprile 2015 con cui è stato modificato il DM 23 gennaio 2002, contenente la lista di Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati di cui all’articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, si riporta l’elenco degli Stati e territori inclusi in tale decreto:

Articolo 1
Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Articolo 2
– Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
– Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Articolo 3
– Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
– Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
– Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
– Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
– Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
– Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
– Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
– Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
– Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
– Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore

Disciplina CFC

Filippine, la Malaysia e Singapore invece fuori dall’elenco dei paesi black list “CFC” a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del 30 marzo 2015, che modifica l’elenco degli Stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni e che hanno un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, dove vige la diciplina CFC.

Decreto-del-30032015-black-list

Decreto-del-27042015-indeducibilita-costi

Fonte : Fisco e Tasse

Studi di settore tra revisione 2015 e correttivi 2014

studi-di-settore-2015Approvati sia gli studi di settore oggetto di revisione per il 2015 che i correttivi agli studi di settore per il periodo d’imposta 2015.

Con Provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un elenco di 70 studi di settore che saranno sottoposti a revisione e che saranno poi applicabili a partire dal periodo d’imposta 2015, quindi a partire da UNICO 2016, una volta ottenuto anche il via libera da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto. Gli studi di settore, infatti, sono revisionati periodicamente per garantirne la corrispondenza alla realtà economica. In merito agli studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014, invece, la Commissione degli esperti ha espresso, lo scorso 9 aprile, parere positivo alle modifiche approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.03.2015 e che riguardano la territorialità degli studi, non gli indicatori.

Fonte : Fisco e Tasse

Interessi di mora ridotti sulle cartelle di pagamento pagate in ritardo

interessi-cartelle-di-pagamento-ridottiSi riducono gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, i quali passano dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale; Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2015 

A decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passano dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale, fissato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015.   L’articolo 30 del DPR 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.   In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 10 aprile 2014, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14 per cento in ragione annuale.   Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2014-31.12.2014.   Il Provvedimento in questione fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Fonte: Fisco e Tasse

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«Belli e ben fatti»: i prodotti made in Italy spopolano nei nuovi mercati

made-in-italy-afp--258x258Alimentare, arredamento, abbigliamento, casa, calzature, occhialeria, oreficeria e gioielleria. Sono i settori del made in Italy in cui i prodotti “belli e ben fatti” (Bbf) spopolano sui 30 principali nuovi mercati, dalla Russia alla Cina. Con un export destinato a passare dagli 11 miliardi del 2014 ai 16 miliardi del 2020, con un balzo del 45% in sei anni. Le stime arrivano dalla sesta edizione della ricerca “Esportare la dolce vita”, presentata oggi in Expo da Centro Studi Confindustria e Prometeia, con il contributo di Anfao, Anica, Assocalzaturifici, Confindustria Alberghi, Federalimentare, FederlegnoArredo, Fedeorafi e Smi.

L’appeal dei Bbf sui futuri 224 milioni di nuovi ricchi
I prodotti “belli e ben fatti” sono quei beni di consumo di fascia medio-alta che si distinguono per design, cura, qualità dei materiali e delle lavorazioni. Prodotti di grande richiamo per la classe benestante, in crescita: si calcola che nel 2020 ci saranno 224 milioni di nuovi ricchi in più rispetto al 2014, la metà dei quali risiederà nei centri urbani di Cina, India e Indonesia, ma che aumenterà anche in Paesi più vicini al nostro, come la Turchia.

Emirati in pole position
Saranno gli Emirati, secondo la ricerca, a offrire il maggior contributo alla domanda di Bbf italiano nei nuovi mercati, seguiti dalla Cina. Al terzo posto la Russia, che perde rilevanza. Un risultato che sarà conseguito nell’ipotesi che l’Italia mantenga costante le sue quote di mercato nei trenta Paesi emergenti (in media più del 7% nel 2013). Le importazioni totali dei prodotti “belli e ben fatti” dei nuovi mercati dal mondo arriveranno nel 2020 a 230 miliardi, da 152 del 2014.

Vestiti e gioielli: import fino a 3,7 miliardi
Guardando ai diversi settori, sarà l’abbigliamento italiano a tirare di più: nel 2020 le importazioni di Bbf sono prevista in crescita fino a 3,7 miliardi, dai 2,7 del 2014, con il 29% della domanda proveniente dalla Russia e il 20% dalla Cina. Sullo stesso valore di 3,7 miliardi (1,4 miliardi in più rispetto al 2014), si dovrebbe assestare l’oreficeria-gioielleria: gli Emirati sono il Paese che più contribuirà all’aumento. Al secondo posto l’arredamento: 3,3 miliardi nel 2020, contro i 2,1 miliardi del 2014, con Emirati e Cina a fare la parte del leone. L’import di alimentare Bbf italiano salirà a 2,5 miliardi, 554 milioni in più rispetto al 2014, con Cina, Polonia e Russia in pole positione. Le importazioni di calzature arriveranno a 2 miliardi (+684 milioni rispetto al 2014), quelle di occhiali a 858 milioni (dai 534 del 2014) .

Russia e Cina, quando l’accessibilità è più difficile
Grandi opportunità – avverte però l’indagine – non significano facilità di accesso. Per ciascuno dei sei ambiti analizzati il rapporto ha costruito un indice di accessibilità per le imprese italiane. Nel ranking dei trenta Paesi gli Emirati svettano, seguiti in molti casi dalla Malesia e dai mercati europei. Russia e Cina, invece, fondamentali per l’export italiano di Bbf, non si collocano mai tra i primi dieci Paesi per accessibilità. Come facilitare il contatto? Per gli esperti, le strade sono soprattutto due. Una è reale: il turismo, cruciale occasione di incontro tra domanda estera e offerta nostrana. L’altra è virtuale: l’offerta audiovisiva, quella serie di film, serie Tv e videoclip musicali che allettano i potenziali consumatori. Trasformando bellezza e qualità in uno status symbol. Tutto da vendere.

Fonte : Il Sole 24 Ore

 

E-commerce e Iva: le regole per gli aderenti al regime MOSS

ecommerce-MOSSTutte le regole per la riscossione e la ripartizione dell’Iva relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniche eseguite, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime speciale MOSS; Decreto del MEF del 20.04.2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2015 contenente le modalità di riscossione e di ripartizione dell’Iva relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniche eseguite, da parte di contribuenti che aderiscono ai regimi speciali Mini One Stop Shop (MOSS), nei confronti di persone non soggetti passivi Iva stabilite in altri Stati membri.

Viene precisata la modalità di versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali, il quale deve essere effettuato dagli stessi, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione:

  1. con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 29 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998;
  2. nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilita’ speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico e’ indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Decreto-30042015-Moss

Fonte : Fisco e Tasse

Reverse Charge

Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo in base al quale, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’ope-razione.

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CIRCOLARE Reverse charge IVA_Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate